ENTI NON COMMERCIALI: OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS
Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2021. La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.
Scopo dell’adempimento
Regole di presentazione e ripresentazione del modello Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.
Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.
Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”. |